EX LEGGE 10: ANCORA OGGI TROPPO TRASCURATA …

Data: 08-09-2022
Sono passati più di 30 anni dall’entrata in vigore delle direttive sul contenimento dei consumi energetici eppure, ancora oggi, mi capita di essere incaricato per la redazione di un progetto energetico (Legge 10) a lavori già avviati … Cerchiamo di approfondire in maniera semplice questo importante argomento.

COS'È LA LEGGE 10/91?
La Legge 10/91, meglio definibile come Ex Legge 10, relazione tecnica energetica, progetto energetico, non è altro che una relazione tecnica di progetto termico impiantistico che il committente di un lavoro (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione) deve allegare al progetto edilizio da presentare presso il Comune per il relativo permesso edilizio. Ebbene si, l’obbligatorietà è del committente quindi in caso di assenza di questo documento ne risponde lui stesso in prima persona.

Questo documento ha lo scopo di valutare che l’edificio oggetto dello studio, comprensivo degli impianti in esso contenuti, abbia una prestazione energetica che rientri nei parametri minimi richiesti dalla normativa. In linea puramente generale le norme attualmente in vigore stabiliscono, in funzione della forma geometrica dello stabile e della zona climatica in cui si trova l'edificio, che venga raggiunto, attraverso un insieme di parametri progettuali, un determinato indice di prestazione energetica minimo. Da questa progettazione scaturirà una classe energetica dell’immobile (certificata da figura professionale esterna, il certificatore energetico).

La LEGGE 10 è sempre obbligatoria?
La relazione tecnica (Ex Legge 10) è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto. A titolo puramente esemplificativo:

– edifici di nuova costruzione;
– demolizioni e ricostruzioni;
– ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
– ristrutturazioni importanti di primo livello;
– ristrutturazioni importanti di secondo livello;
– riqualificazioni energetiche;
– impianti termici di nuova installazione;
– ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
– sostituzione di generatori di calore.

Ho notato come spesso i Comuni non richiedano esplicitamente il documento, chiedendolo solo in fase successiva come integrazione alla pratica. Redigere la progettazione energetica in fase successiva ne vanifica completamente lo scopo, diventando esclusivamente una spesa senza poter usufruire dei vantaggi a livello di risparmio energetico e criteri di realizzazione.

Esistono delle situazioni dove non sussiste l’obbligatorietà della redazione della Legge 10:

- interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti;
- nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW, gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore (non occorre in caso di passaggio da caldaia standard a condensazione).
- Nel caso di intervento di sola sostituzione di finestre (vetrata + telaio) che si configuri come intervento di riqualificazione energetica, quindi per una superficie disperdente inferiore al 25% del totale, la Legge 10 può essere sostituita da dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento (produttore).

CHE COSA SONO LE ZONE CLIMATICHE?
L’Italia è divisa in sei zone climatiche (dalla A, più “calda” alla F, più “fredda”), secondo il valore di GG (gradi-giorno, in parole semplici un parametro proporzionale alle ore di sole annuali) della singola località.

Ad ogni zona climatica abbiamo un determinato periodo di esercizio dell'impianto di riscaldamento e temperature esterne definite in base all'altitudine e all'esposizione dei venti.
I Gradi Giorno sono un parametro che quantifica la quantità di energia necessaria mediamente per mantenere un clima confortevole nell’abitazione durante l’anno.
La zona A necessità di una minore quantità di energia mentre la zona F di una quantità maggiore.

CHI PUO’ FARE LA LEGGE 10/91?
Viene redatta da un professionista iscritto nei rispettivi Albi Professionali, che si occupa di progettazione energetica. La prestazione energetica dell’abitazione dipende sia dalla tipologia dell’involucro edilizio (strutture opache e serramenti) sia dall’impianto termico che provvede al riscaldamento invernale dell’abitazione. Nella relazione progettuale sono illustrati questi elementi, sono allegati degli schemi funzionali degli impianti e viene calcolato il “consumo energetico” dell’abitazione e il suo confronto con il limite massimo stabilito dalle Norme.

A COSA SERVE LA LEGGE 10?
La relazione secondo Legge 10 è una verifica energetica che valuta in modo vincolante come il Progettista ha ipotizzato le murature, i serramenti, i pavimenti, la copertura e gli impianti di un edificio. Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di fare eseguire i lavori come previsto dalla relazione.

CHI DEVE PRESENTARE LA RELAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE 10?
La Legge prevede che, come tutti i documenti relativi alla richiesta di un permesso edilizio, sia presentata dal proprietario dell’abitazione. Di fatto è il professionista che segue la pratica edilizia che cura personalmente la consegna di tutti i documenti. 

CI SONO SANZIONI PER CHI NON DEPOSITA LA LEGGE 10?
Si sono previste sanzioni a carico del proprietario. Se invece la relazione è difforme da quanto previsto dalle Norme oppure la stessa relazione non viene rispettata, vi sono sanzione a carico, secondo le responsabilità, del Progettista del proprietario e del Direttore dei Lavori.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE 10/91?
La Legge 10/91 è un documento atto a dimostrare che l’edificio di nuova costruzione, o oggetto di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di ampliamento, rispetta dei parametri minimi richiesti riguardanti caratteristiche energetiche.
La relazione deve essere allegata al progetto edilizio da presentare in Comune per l’ottenimento del relativo permesso edilizio.

Spero di essere stato sufficientemente esauriente nel mio intervento, se siete intenzionati ad effettuare interventi di ristrutturazione edilizia e/o nuova costruzione, sono a disposizione per un eventuale consulenza.

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Ing. Marcenaro Luca

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