In questi ultimi anni si denota un sostanziale e progressivo travaso di responsabilità tra gli organi di controllo (Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco) ed i professionisti antincendio. Questo aspetto è stato inizialmente introdotto dall’entrata in vigore del DPR 151/2011, regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi e introduzione dell’obbligo della SCIA antincendio … Non sta cambiando solamente il panorama delle responsabilità del professionista antincendio ma anche quello del titolare delle attività soggette al controllo da parte dei VVF!
La successiva entrata in vigore del Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) ha definito con maggior precisione i limiti di responsabilità del professionista, introducendo un moderno protocollo di progettazione basato sul principio del “livello di rischio accettabile” ed ispirato alle norme anglosassoni BS 9999 (Codice di pratica per la sicurezza antincendio nella progettazione, gestione e uso degli edifici).
Questa nuova prospettiva rappresenta sicuramente un cambiamento rivoluzionario nel panorama della legislazione italiana sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; essa si fonda su alcuni principi di semplice comprensione:
- il rischio zero non esiste;
- in base alla situazione reale si definisce un livello di rischio “accettabile”;
- l’incendio si può generare da un solo focolaio.
- si esclude l’aspetto doloso dell’incendio.
Tale sistema normativo garantisce al progettista e conseguentemente all’asseveratore un’assunzione di responsabilità (civile e penale) consapevole e soprattutto senza margini di aleatorietà di giudizio.
Tuttavia, purtroppo, ci troviamo di fronte ad una “fastidiosa” contraddizione che emerge confrontando semplicemente i principi del “Nuovo Codice Antincendio” e le misure generali di tutela della sicurezza dei lavoratori individuati nel D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), dove, al Titolo I – art. 15, si parla dell’obiettivo di “eliminare” i rischi” …
Questi principi trovano ovviamente applicazione in campo civile e penale, determinando possibili sentenze pregiudizievoli a danno dei tecnici, seppur operanti con professionalità, conoscenza e responsabilità …
Il progettista ed il responsabile dell’attività lavorativa, non potendo mai garantire l’eliminazione assoluta del rischio incendio in un ambiente di lavoro, potrebbero essere perseguiti, in caso di incendio o di incidente, in quanto, in qualsiasi caso, si sarebbe potuto fare di più, adottando migliori e/o diverse soluzioni disponibili!
In pratica in Italia ponendo l’obiettivo di “eliminare” il rischio si favorisce la magistratura ad individuare a tutti i costi un responsabile! Per la cultura anglosassone invece si parla di livello di rischio accettabile accettando possibilità che possa accadere un danno, senza che l’evento causi necessariamente un colpevole! Parliamo di diverse culture …
Sarà pertanto necessario il superamento di questo conflitto normativo in modo da non rischiare di vanificare l’innovazione che ha portato il “Nuovo Codice Antincendio” frenando il professionista nella sua attività.
Il rispetto delle norme e delle regole tecniche, attuate dal professionista secondo il “Nuovo Codice”, dovrà essere sufficiente ad evitare ogni responsabilità per non aver ridotto a zero il rischio incendio. L’eliminazione assoluta dei rischi negli ambienti di lavoro è infatti un obiettivo “irraggiungibile” che spesso porta ad “esagerare” nella scelta delle soluzioni da adottare …
Ora che il Codice ha dotato il professionista antincendio di un protocollo di progettazione ispirato ai moderni standard internazionali, è necessaria un’armonizzazione del D.Lgs. 81/2008 al Codice di prevenzione incendi.
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Ing. Marcenaro Luca
“… Ogni interpretazione della realtà si basa su una posizione che è unica e individuale. Bastano due passi a destra o a sinistra, e l'intero quadro muta ...” (Lawrence Durrell)