MILLESIMI DI RISCALDAMENTO (UNI 10200): SONO ANCORA OBBLIGATORI?

Data: 20-12-2023

Sembra una barzelletta, ma è la realtà dei fatti … Qualche giorno fa, dopo oltre 3 anni che non mi occupavo più di millesimi di riscaldamento redatti secondo fabbisogno energetico, vengo contattato da un amministratore di condominio per un eventuale incarico di redazione di tabella millesimale secondo la famigerata normativa UNI 10200, che tanto a fattio discutere negli anni passati (soprattutto per chi si trovata millesimi di riscaldamento maggiorati rispetto al passato). In buona fede do disponibilità indicando una cifra per le varie attività. Approfondendo il giorno seguente l’argomento, mi accorgo di non essere stato adeguatamente professionale nei confronti del potenziale cliente, non essendo a conoscenza degli attuali obblighi di legge … Già, le normative cambiano, anche radicalmente, mese dopo mese ... Approfonndiamo assieme!

Cosa è successo in questi ultimi anni in merito all’obbligo di implementazione dei millesimi di riscaldamento redatti secondo il fabbisogno energetico della singola unità immobiliare?

Il Decreto 73 del 14 luglio 2020, che è entrato in vigore il 29/07/2020, ha riportato una serie di modifiche al D.Lgs102/2014. Nell’ambito della ripartizione delle spese di riscaldamento, non compare più l’obbligo di utilizzo della norma UNI 10200, permettendo di ripartire le spese fino al 50% per quote millesimali (quota fissa). Ma quali millesimi dobbiamo usare???

Qui di seguito riporto l’articolo specifico del decreto precedentemente menzionato (art. 9 comma 5 lettera d):

“Quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. É fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.”

Quindi in pratica, in assemblea (dove abbiamo tante teste e tante idee), saranno i condomini a decidere con quale metodologia calcolare i millesimi di riscaldamento/raffrescamento/ACS, non solo, saranno liberi di scegliere autonomamente la percentuale di quota fissa …

Se prima esisteva un sistema autoritario che definiva la corretta procedura da seguire, ora si lascia libertà ai condomini. Cosa ne pensate? Sarà la soluzione giusta?

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Ing. Marcenaro Luca

 

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