INTERVENTI IMPIANTISTICI: SERVE DEPOSITARE UNA PRATICA COMUNALE?

Data: 18-11-2022

Oggi voglio dedicare un mio articolo ad uno dei temi più controversi dell'impiantistica. A dire il vero si tratta di un argomento strettamente correlato … La domanda che ci poniamo è: quali sono le eventuali pratiche edilizie da depositare per interventi fatti nell'ambito dell'impiantistica?

Ho avuto modo di prendere spunto da un video su un canale Youtube realizzato dai colleghi Ing. Pagliai Carlo (Urbanista) e Ing. Schevenger Alessandro (impiantista), che ringrazio per i loro ottimi contributi di approfondimento.

Quando si interviene sugli impianti tecnologici degli edifici bisogna fare riferimento al testo unico per l'edilizia nella versione vigente alla data del 20 marzo 2018 e modifiche apportate dal decreto “Scia 2 – Dlgs 222/2016”. Un primo importante spartiacque lo abbiamo nel momento in cui possiamo valutare se l'intervento rientra o meno in “manutenzione ordinaria” o “straordinaria”.

Se siamo in manutenzione ordinaria (edilizia libera) l’intervento è esentato da ogni pratica edilizia (fatto salvo eventuali norme regionali, vincoli, aspetti di beni culturali e immobili vincolati, eventuali limiti restrizioni degli strumenti urbanistici comunali, regolamenti locali, ecc…).

Rientrano in manutenzione ordinaria:

- Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamente e sostituzione dele finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, fuori dalla zona A DM 1444/68 (centri e nuclei storici);
- Installazione pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;

Se ricadiamo invece in manutenzione straordinaria sarà necessaria una CILA:

- Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
- Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, all’iinterno della zona A DM 1444/68 (Centri e nuclei storici);
- Installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale pari o superiori a 12 kW;
- Installazione di pompe di calore di diversa tipologia;

Rientriamo nel campo della SCIA nel caso in cui le attività sopra menzionate fossero accompagnate da opere strutturali;

Infine abbiamo tutta una serie di eccezioni e riserve che prevedono altre tipologie di titoli e permessi edilizi, dei quali però non mi permetto di far cenno, esulando dall’ambito relativo alle mie competenze professionali.

Se desiderate seguire i miei brevi interventi relativi al risparmio energetico, alle energie rinnovabili e a tutto ciò che riguarda l’impiantistica e la termotecnica in genere, potete visionare il mio BLOG, iscrivervi alla mia Newsletter, seguirmi tramite la mia pagina fans di Facebook, il mio profilo LinkedIn, Instagram, Twitter, il mio canale Telegram, spazi web tramite i quali cerco, il più costantemente possibile, di divulgare in maniera trasparente informazioni di interesse, sperando in una condivisione costruttiva di idee e di esperienze.

Ing. Marcenaro Luca

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