SUPERBONUS 110%: CHE FATICA!

SB110 caos

Data: 07-07-2022

Siamo a Luglio 2022, in questi 2 anni di Bonus fiscali abbiamo affrontato davvero molte situazioni impegnative ...
Riassumo giusto qualche spunto di riflessione su quelli che sono gli argomenti caldi del periodo, in attesa che si sblocchi la situazione "banche".

Qualificazione Soa per beneficiare dei bonus edilizi per lavori di importo superiore a 516mila euro nel 2023

L’obbligo di Soa per i bonus fiscali dal 2023 ma con cadenze differenti
L’obbligo per le imprese private di possedere la qualificazione Soa partirà tra più di un anno (dal 1° luglio 2023), e solo dal 1° gennaio 2023 le imprese dovranno dimostrare di aver avviato le procedure per la richiesta di qualificazione a una Società Organismo di Attesta- zione (SOA) che provvederà̀ all’emissione del certificato. La formulazione della norma è tale quindi da garantire, alle imprese che sapranno adeguarsi, un ampio margine di tempo per richiedere la certificazione necessaria.

Quali tipologie di bonus fiscali sono coinvolti dalle nuove disposizioni per il 2023?
I lavori interessati sono quelli relativi a:
- la detrazione del 110% (superbonus): scadenza 31 dicembre 2023 per i condomini, poi décalage al 70 e 65% per il 2024 e 2025;
- i bonus edilizi ordinari (bonus ristrutturazioni del 50%, ecobonus e sismabonus ordinari): scadenza 31 dicembre 2024
Esclusioni
Le disposizioni non si applicano:
- ai lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21/2022);
- ai contratti di appalto o subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 del Codice civile, anteriore al 21.5.2022.

Superbonus 110%, cessione dei crediti dal 15 luglio 2022 …

Ultima cessione solo da banche e società appartenenti a gruppi bancari verso propri correntisti qualificati come clienti professionali in base alle regole Consob.

Agevolabile la spesa condominiale sostenuta da un solo condòmino o soltanto da alcuni condòmini.

Il DL 104/2020 ha inserito nell’articolo 119 del DL 34/2020 il comma 9-bis, successivamente modificato dalla legge di bilancio 2021. Il citato comma stabilisce che «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.».
Le Entrate, con la risposta a interpello 620/2021, hanno precisato che la disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condòmino o ai condòmini che abbiano partico- lare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà. eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condòmino o i condòmini che ne hanno fruito.

Gli errori formali non inficiano il Superbonus
Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di con- trollo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione (art. 119, comma 5-bis, del D.L. 34/2020).

Cessioni bonus edilizi, diligenza rafforzata per banche e intermediari

Banche e intermediari devono sobbarcarsi un livello rafforzato di diligenza, nel momento in cui acquistano crediti fiscali. Altrimenti possono essere considerati responsabili in solido per l’immissione sul mercato di liquidità nata da illeciti.

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Ing. Marcenaro Luca

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