LA PRATICA PER L’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DEL GAS

attivazione gas

Oramai dal lontano 6 febbraio 2014, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, tramite la nuova delibera 40/14 (disposizione in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas che modificano ed integrano quelle contenute nella deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04), ha introdotto novità nell’ambito delle procedure per l’ottenimento dei contatori gas, argomento particolarmente sentito dagli installatori che si trovano a dover adempire alla gestione della documentazione tecnica obbligatoria, da consegnare all’ente erogante.

A parte la modifica della documentazione (clicca qui per visionare i nuovi allegati), la novità più saliente che caratterizza questa nuova versione della delibera, riguarda gli impianti modificati o trasformati che dal 1° luglio 2014 saranno soggetti ad accertamento documentale prima della loro attivazione.

Gli impianti modificati o trasformati saranno, quindi, equiparati ai nuovi impianti sui quali sono già in vigore le disposizioni della deliberazione n. 40/04.
Non esiste più la possibilità di dichiarare l'accertamento come "impedito". Nel seguito la prima recensione del nuovo ed importante provvedimento che l'Autorità ha emanato per la sicurezza dei cittadini.

Le imprese distributrici di gas dovranno effettuare l’accertamento documentale sulle richieste di attivazione o riattivazione della fornitura dei seguenti impianti:

- impianti di utenza trasformati;
- impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;
- impianti riattivati in seguito alla sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell’impresa di distribuzione;
- impianti riattivati in seguito alla sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata complessiva dell’impianto;
- impianti riattivati in seguito alla sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto.

Ma cosa significa sottoporre un impianto gas ad accertamento documentale?

La precedente delibera 40/04 e ss.mm.ii. ha introdotto l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore a fronte della realizzazione di un impianto gas, i così detti allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità. Su questi allegati viene effettuato un accertamento esclusivamente documentale che ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia. L’attivazione della fornitura gas può essere concessa solamente a fronte dell’esito positivo dell’accertamento documentale.
Con la delibera precedente quindi gli impianti sottoposti ad accertamento documentali risultavano solo quelli di nuova realizzazione! La nuova delibera 40/14 contempla anche quelli esistenti sottoposti a modifiche.

In qualità di tecnico, posso dire che spesso ci si trova di fronte a pratiche bloccate per aspetti “secondari” irrilevanti in termini di “sicurezza” degli impianti. La difficoltà maggiore, per gli installatori di impianti gas, è quella di cercare di essere estremamente precisi nel trasferire su carta quello che rappresenta la conformità dell’impianto agli aspetti relativi alla sicurezza e alle normative vigenti.

Per chi fosse interessato a seguire i miei brevi interventi relativi al risparmio energetico, alle energie rinnovabili e a tutto ciò che riguarda l’impiantistica e la termotecnica in genere, potete visionare il mio BLOG, la mia pagina fans di Facebook o il mio profilo LinkedIn, canali tramite i quali cerco, il più costantemente possibile, di divulgare informazioni sperando in una condivisioni costruttiva di idee e di esperienze.

 

Ing. Marcenaro Luca

 

“… La vita è veramente molto semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata.…” (Confucio)

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