In relazione all'imminente entrata in vigore del nuovo regolamento regionale recante "norme in materia di energia" questa mattina (19 febbraio 2018 ad Imperia) ho seguito un incontro divulgativo, organizzato dagli Enti Competenti, per aggiornarmi su cosa cambierà a breve e soprattutto per cercare di chiarirmi le idee su alcuni aspetti tutt’ora poco chiari, a due anni dalla nascita del nuovo catasto impianti regionale (CAITEL) …
In qualità di certificatore energetico e di professionista in ambito termotecnico, volevo una volta per tutte chiarire il discorso relativo all’obbligo o meno di accatastare impianti termici “frigoriferi” di potenzialità inferiore a 10-12 kW, dubbio amletico che, ad oggi, non ero stato ancora in grado di risolvere, pur contattando la Regione una decina di volte facendomi pure rispondere via mail
Per avere qualcosa di “pseudo-ufficiale” da mostrare in caso di contenziosi …
Spesso trovandomi a dover certificare degli immobili in termini energetici (redazione di Attestato di Prestazione Energetica, comunemente chiamato APE, documento che in passato si chiamava Certificazione Energetica), ho dovuto scontrarmi con gli installatori e manutentori del territorio (che conosco personalmente e stimo) i quali, per problemi logistici, trovavano complesso accatastare impianti la dove non era richiesto un bollino obbligatorio. Come fare a farsi riconoscere l’attività di accatastamento nel momento in cui non sussiste l’obbligo del bollino? Capisco perfettamente la difficoltà, in effetti, insistendo ed assillando la Regione, ero riuscito ad arrivare ad ottenere una mail nella quale mi era stato indicato che sotto i 10-12 kW di potenze, i climatizzatori/macchine frigorifere “potevano” essere accatastate, ma non era obbligatorio …
Il certificatore è obbligato ad inserire nell’Attestato di Prestazione Energetica dell’unità immobiliare, sia i dati catastali dell’immobile che il codice impianto. Al momento il sistema permette ancora di inviare attestati di prestazione energetica privi di codice catasto, ma questo rappresenta in pratica una denuncia dell’assenza di tale obbligatorietà …
La definizione attuale di impianto termico è la seguente:
“impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Durante l’incontro di questa mattina ci è stato detto che, dal momento in cui entrerà in vigore il futuro regolamento della Regione Liguria, tutti gli impianti (ad esclusione di stufe, caminetti e di apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante di potenzialità al focolare inferiore a 5 kW), dovranno essere accatastati, quindi praticamente tutti i climatizzatori e le macchine frigorifere idroniche, di qualsiasi potenzialità!
Durante l’incontro è stata anche ribadita l’importanza di indicare nel libretto impianto cartaceo, in mano al responsabile impianto, il codice catasto, dato che confermo, nella quasi totalità dei casi manca, rendendo poi complessa la ricerca a posteriori.
Si avrà più tempo per inviare i rapporti di efficienza fino alla scadenza del secondo mese successivo alla mensilità in cui si è fatta la prova … In pratica se redigo il rapporto di efficienza il 15 gennaio, avrò tempo ad inviarlo fino al 31 marzo … La scadenza del 31 marzo sarà applicata anche per rapporti di efficienza effettuati il 1 gennaio o il 31 gennaio … Per rapporti di efficienza fatti il 1 febbraio, la scadenza slitta al 30 aprile …
Si è dato cenno anche ai nuovi limiti minimi di efficienza da verificare in fase di manutenzione ordinaria, anche se non ci si è fermati molto.
Diciamo che tutto sommato si è creato molto dibattito e la maggior parte dell’incontro è servito agli installatori della provincia di Imperia per ribadire quelle che sono le reali problematiche sul territorio, situazioni di carattere soprattutto gestionale, che rendono complessa questa attività “aggiuntiva” di ispettori per conto della Regione. La problematica principale è legata alla difficoltà di avere risposte chiare e univoche in tempi adeguati.
Per chi fosse interessato a seguire i miei brevi interventi relativi al risparmio energetico, alle energie rinnovabili e a tutto ciò che riguarda l’impiantistica e la termotecnica in genere, potete visionare il mio BLOG, la mia pagina fans di Facebook o il mio profilo LinkedIn, canali tramite i quali cerco, il più costantemente possibile, di divulgare informazioni sperando in una condivisioni costruttiva di idee e di esperienze.
Ing. Marcenaro Luca
“… La vita è veramente molto semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata …” (Confucio)