I NUOVI MILLESIMI DI RISCALDAMENTO: PERCHE?

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E’ giunto il momento di dedicare un po’ di spazio nel mio blog a uno degli argomenti più attuali del momento, parlo dell’introduzione dei nuovi millesimi di riscaldamento, necessari a ripartire parte delle spese condominiali.


In passato, ossia prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 102/14 e, ancor prima, della legge 10/91, la ripartizione dei costi di riscaldamento ed acqua calda sanitaria erano regolati dal codice civile (art. 1123, comma 2): le spese dovevano essere ripartite tra i vari condomini in misura proporzionale al valore che la loro proprietà esclusiva ha rispetto alle parti comuni. Per questo motivo occorre identificare un criterio di ripartizione.

Se andiamo ben a vedere, il servizio riscaldamento è dato dal calore erogato dall'impianto nell'unità immobiliare di ciascun condomino. Nella maggior parte dei casi, i vecchi millesimi di riscaldamento erano calcolati in funzione del volume complessivo dell’alloggio da riscaldare, oppure in maniera proporzionale alla superficie radiante dei termosifoni installati nell’alloggio.

Le cose iniziarono a cambiare con l’avvento della legge 10 del 1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), che annunciava, con largo anticipo, il conseguente criterio di riparto in base ai “consumi effettivi” della singola unità immobiliare.
Il D.lgs. 102/14, come la legge 10/91, ha come finalità̀ il “contenimento dei consumi energetici per limitare le emissioni inquinanti”.

La Direttiva SAVE (Direttiva 93/76/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 1993) introdusse l'obbligo della contabilizzazione individuale dei consumi, da applicarsi entro il 1994. Ebbene si, l’obbligo della contabilizzazione del calore esiste già da molti anni, ma non esistendo multe all’epoca, solo pochi edifici intrapresero l’investimento economico.
Infine la direttiva europea 2012/27/UE, attuata in Italia con il già accennato D.Lgs. 102/14, ha ribadito l'obbligo di fatturazione individuale delle spese di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento in base ai “consumi effettivi”, con una nuova scadenza fissata al 31/12/2016 per tutta Europa ...
In Italia, tra deroghe e soluzioni alternative, siamo arrivati alla nuova scadenza, oramai da mesi oltrepassata, del 30 giugno 2017 … Pochi giorni fa si è iniziato a leggere qualche articolo relativo alle sanzioni, tra i 500 e 2.500 euro ad alloggio … Ma ci saranno i controlli? Teoricamente gli impianti centralizzati dovrebbero essere già tutti accatastati quindi, fare una verifica dal sistema informatico non dovrebbe essere una cosa troppo impegnativa … Staremo a vedere se ci scappa l’ulteriore deroga a fine anno …

La normativa risulta purtroppo carente per alcuni aspetti, anche se l’esperienza nell’applicarla aiuta molto. C’è da dire che al momento non è stato ancora contemplato, sia a livello tecnico che legislativo, il cosiddetto "furto di calore", situazione che viene a crearsi qualora un condomino tenga una temperatura inferiore a quella del vicino. Paradossalmente (purtroppo da un punto di vista termodinamico è vero), se un condomino fortunato, possessore di unità immobiliare posta in una posizione “intermedia”, ossia racchiusa da altri alloggi riscaldati, chiude tutti i suoi corpi scaldanti, potrebbe bastargli il calore proveniente dagli appartamenti vicini … Ecco che la legge ha ottenuto perfettamente l'effetto voluto. Quale? Sensibilizzare gli utenti ad intervenire con una riqualificazione energetica per ovviare a questo fenomeno, visto che al momento, nessuno potrà̀ imporre al condomino in questione di chiudere tutti i radiatori obbligandolo a tenere una temperatura minima nel suo alloggio, sempre che non sia una decisione condominiale presa in assemblea …

Questo mio intervento non è rivolto a criticare la normativa, perché in realtà credo nel suo scopo finale, ossia ridurre l’inquinamento. E’ questo il suo scopo no? Il problema è la maniera con la quale ci stiamo arrivando … Entro la fine dell’anno secondo me arriverà qualche altra evoluzione della legislazione, che dite? Lo scorso Dicembre il legislatore ha modificato il D.Lgs. 102/2014 riconoscendo la differenza di consumo specifico tra alloggi, soprattutto per costruzioni con qualche anno di anzianità (la maggior parte degli edifici in Italia), cos’altro ci aspetterà?

Ad oggi, settembre 2017, non sono ammessi coefficienti correttivi per tenere conto di caratteristiche specifiche dell'unità immobiliare, altrimenti non si tratterebbe più̀ di fatturazione in base ai consumi “effettivi” ...
Non è nemmeno ammesso stabilire arbitrariamente la quota di consumo involontario (detta volgarmente quota fissa), andrà valutata anno per anno in base al consumo reale dell’edificio.

Ma come vengono calcolati questi nuovi millesimi di riscaldamento?

Il criterio base è semplicemente “l'uso potenziale oggettivo” del servizio riscaldamento nella singola unità immobiliare.
Se non esistessero i sistemi di termoregolazione (valvole termostatiche), tutti i radiatori sarebbero alla medesima temperatura (decisa dalla caldaia), l'uso potenziale è quindi proporzionale alla potenza dei corpi scaldanti presenti nell'unità immobiliare (ossia le potenze nominali dei radiatori);
In presenza di sistemi di termoregolazione ambiente “l'uso potenziale” coincide con il fabbisogno di energia utile, in quanto la regolazione limiterà̀ automaticamente l'erogazione di calore in modo che venga erogato nell'unità immobiliare il calore necessario per raggiungere i 20 °C, temperatura massima consentita dalla legge. Da un punto di vista legislativo, un uso maggiore dell'impianto non è consentito.
Da queste considerazioni si evince che il criterio individuato dalla norma UNI 10200:2015 è perfettamente in linea con il criterio generale espresso dall'art. 1123.

In presenza di contabilizzazione individuale, vi è l'obbligo di ripartire la spese secondo quanto previsto dalla norma UNI 10200. Il Dlgs 102/14 non cita solo il consumo volontario ma anche la seconda componente di spesa, la cosiddetta "quota fissa" o "spesa per potenza impegnata". A seguito dell'installazione della contabilizzazione occorre quindi che le tabelle millesimali, in quanto parte del criterio di riparto, siano quelle definite dalla norma UNI 10200.
Anche nel caso di impianti di contabilizzazione preesistenti al Dlgs 102/14 occorre almeno adeguare il criterio di riparto, comprese le tabelle millesimali. Qualsiasi regolamento contrattuale diverso diventa nullo perché́ contrario ad una legge imperativa vigente.
Diverso il caso dei condomini dove non si possa installare la contabilizzazione in quanto non sia tecnicamente possibile oppure non sia economicamente efficace. In tal caso viene meno la finalità̀ principale della legge, che è quella di ridurre i consumi energetici per mezzo della contabilizzazione e dell'imposizione di uno specifico criterio di riparto. In assenza di contabilizzazione individuale non è evidentemente possibile utilizzare questo mezzo per perseguire il risparmio energetico e quindi decade anche l'esigenza del criterio di riparto specifico idoneo a perseguire lo scopo del D.Lgs. 102/14. In questi condomini si potrà̀ continuare con i criteri (millesimi) già in uso.

Concludendo posso dire che, essendo solo all'inizio dell’applicazione sistematica di questa nuova metodologia di calcolo dei millesimi, verranno fuori sicuramente altre problematiche in merito alla contabilizzazione individuale: ci saranno ancora molti casi dubbi sui quali occorrerà̀ ragionare ed è altrettanto normale che non tutte le risposte a tutti i quesiti si possano trovare belli pronti nella norma o nella legislazione …

Se vi interessa una consulenza specifica per la redazione di una nuova tabella millesimale sono a vostra disposizione, oppure se siete interessati all’argomento e se volete rimanere aggiornati seguitemi tramite la mia pagina fans su facebook o tramite il mio profilo LinkedIn.

Ing. Marcenaro Luca

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