RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: LA CESSIONE DEL CREDITO

cessione credito 1

Torno a parlare di riqualificazione energetica, concentrandomi su quelli che possono essere gli interventi più onerosi, relativi alle parti comuni degli involucri edilizi, quindi coperture, pareti, solai, ecc …
Nell’ambito delle detrazioni fiscali (Ecobonus) è nata la possibilità di agevolare l’effettuazione di questi interventi a chi non dispone di liquidità sufficiente, in pratica invece di pagare subito tutto l’ammontare dei lavori per poi recuperare il denaro speso, in 10 anni, attraverso la detrazione IRPEF, è possibile monetizzare subito saldando gran parte della spesa con il trasferimento del bonus fiscale.

La cessione del credito d’imposta è prevista solo per i lavori di miglioramento della prestazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali. In pratica il singolo condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori (per la quota a lui imputabile) o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Si tratta dio un sostanziale cambiamento!
In passato la legge di stabilità 2016 limitava l’applicazione di questa possibilità ai soggetti ricadenti, esclusivamente nell’anno precedente al sostenimento delle spese, specificatamente nella no tax area. Inoltre la cessione era prevista solo a favore dei fornitori che avevano eseguito le opere di adeguamento.
Attualmente invece, grazie anche all’ampliamento delle tipologie di intervento di riqualificazione energetica per le quali è possibile scegliere la cessione del credito, la detrazione fiscale può essere ceduta anche ad altri soggetti privati diversi dai fornitori, comprese le banche! Si fa riferimento a tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021!

Per chi non ricade nella no tax area?
Questi soggetti possono comunque cedere il credito a favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori o di altri soggetti privati. Sono escluse le banche e gli intermediari finanziari. I cessionari, a loro volta, hanno la facoltà di successiva cessione del credito, ma la detrazione non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.

La legge di Bilancio 2018 ha inoltre introdotto un ulteriore strumento che punta a sostenere chi non ha liquidità sufficiente: si tratta di un fondo di 50 milioni all’anno, tra il 2018 e il 2020, finalizzato al rilascio di garanzie su finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica.

Per poter accedere alla detrazione del 70%, gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali dovranno interessare l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. L’accesso al 75% richiede il raggiungimento di livelli prestazionali superiori.

La garanzia del risparmio energetico e la sicurezza di ottenere un adeguato ritorno economico sull’investimento partono da un’attenta diagnosi energetica dello stato attuale e da un’adeguata progettazione rivolta a valutare e a scegliere la soluzione più conveniente e duratura.

Per chi fosse interessato a seguire i miei brevi interventi relativi al risparmio energetico, alle energie rinnovabili e a tutto ciò che riguarda l’impiantistica e la termotecnica in genere, potete visionare il mio BLOG, la mia pagina fans di Facebook o il mio profilo LinkedIn, canali tramite i quali cerco, il più costantemente possibile, di divulgare informazioni sperando in una condivisioni costruttiva di idee e di esperienze.

 

Ing. Marcenaro Luca

 

“…L'energia è il problema cruciale del mondo. E' tutto. I popoli ricchi sono quelli che hanno energia. L'unica strada è consumare il meno possibile…” (Giovanni Soldini)

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